Quando si tratta con la banca una variazione delle condizioni economiche del finanziamento, si parla di rinegoziazione del mutuo. Lo si fa con un duplice obiettivo: abbassare la rata e, per la banca, ridurre il rischio di insoluto. In questo caso, si ha diritto alla detrazione degli interessi passivi? È la domanda che un contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate. Ecco il quesito integrale.
“Ho intenzione di rinegoziare il contratto di mutuo stipulato qualche anno fa per l’acquisto della mia abitazione principale. Mi confermate che dopo la rinegoziazione potrò continuare a detrarre gli interessi passivi?”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Si conferma che quando viene rinegoziato il mutuo acceso per acquistare l’abitazione principale, per modificare alcune condizioni previste nel contratto in essere, si conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In questi casi, infatti, rimangono invariati sia le parti originarie (banca mutuante e persona mutuataria) sia l’immobile concesso in garanzia.
Tuttavia, la detrazione spetterà nei limiti riferiti alla quota residua di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto. A tale quota si possono aggiungere alcuni oneri correlati: eventuali rate scadute e non pagate, il rateo di interessi del semestre in corso (rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione), gli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera.