Comprare un’abitazione approfittando del Bonus Prima Casa è un’occasione da non perdere. Ma se sei già titolare di un contratto di usufrutto, le cose si complicano… o forse no? In questo articolo facciamo chiarezza partendo da una domanda reale posta all’Agenzia delle Entrate. Scopri se puoi ottenere il bonus e quali requisiti devi assolutamente rispettare per non perdere il vantaggio fiscale. Spoiler: la residenza gioca un ruolo chiave.
“Allo stato attuale sono titolare di un contratto di usufrutto presso la mia abitazione/residenza (casa non di mia proprietà). Volevo sapere se posso essere titolato ad usufruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un’altra abitazione e quali siano i vincoli del caso. Nello specifico: è richiesto uno spostamento immediato della residenza o posso mantenerla presso il mio attuale domicilio?”.
La risposta di Andrea Santoro su FiscoOggi
Come previsto dal Dpr n. 131/1986, all’articolo 1, nota II-bis, della Tariffa Parte prima, per usufruire delle agevolazioni prima casa è necessario che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. È necessario, altresì, che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare. È richiesta, infine, la dichiarazione di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni (circolare n. 38/2005).