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Prima Casa: beneficia del bonus chi possiede un’altra casa?

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Vuoi acquistare una nuova prima casa con le agevolazioni fiscali? L’Agenzia delle Entrate svela le condizioni da rispettare per non perdere i benefici

Se hai già usufruito dei benefici fiscali per l’acquisto della tua prima casa, ma stai pensando di comprarne un’altra, potresti chiederti: posso accedere nuovamente alle agevolazioni? La risposta non è così scontata, ma una recente normativa ha introdotto una possibilità interessante. Vediamo in quali casi è possibile ottenere i vantaggi fiscali e quali sono le condizioni da rispettare per non perdere il beneficio. Lo facciamo grazie all’Agenzia delle Entrate che ha risposto al seguente quesito.

“Mio figlio è proprietario a metà (insieme al fratello) di una casa acquistata nel 2018 con le agevolazioni prima casa. Oggi vuole acquistare un immobile, sempre in Italia, spostando la residenza. È possibile usufruire delle stesse agevolazioni per l’acquisto?”

Andrea Santoro risponde su FiscoOggi

Tra i requisiti di accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa è prevista la circostanza che l’acquirente non sia già titolare, neppure per quote o in comunione di beni, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, nuda proprietà, abitazione, usufrutto, uso, abitazione su un immobile acquistato con le agevolazioni medesime (nota II-bis, Tariffa Parte prima, articolo 1 del Dpr n. 131/1986).

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, è stata sancita la possibilità, per chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa”, di acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, termine ora esteso a due anni dalla legge n. 207/2024 (il Bilancio 2025). Nel caso in esame, dunque, per non incorrere nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, sarà necessario alienare, entro due anni dal nuovo acquisto, almeno il 50 per cento dell'immobile preposseduto, vale a dire la quota acquistata a titolo oneroso (risposta n. 228/2021).