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Interessi passivi sui mutui: dal Fisco un utile chiarimento

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Quando si detraggono gli interessi passivi sui mutui? nell’anno in cui si effettua il pagamento o in quello di emissione della fattura? Risponde il Fisco

Quando si acquista casa, ogni dettaglio fiscale può fare la differenza, soprattutto quando si parla di interessi passivi sui mutui e relative detrazioni. Ma cosa succede se il pagamento delle spese notarili avviene in un anno e la fattura viene emessa in quello successivo? Un dubbio comune tra i contribuenti, a cui l’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato una risposta chiara e utile. Scopriamo insieme il caso concreto che ha portato a questo utile chiarimento.

Lo scorso mese di dicembre ho acquistato l’abitazione principale. Per la stipula del mutuo ipotecario relativo allo stesso acquisto ho pagato al notaio, corrispondendo una somma in deposito, onorario e altri oneri accessori. La domanda è la seguente: poiché il notaio ha emesso la fattura a gennaio 2025, in quale anno potrò detrarre tali spese? In quello in cui ho effettuato il pagamento (2024) o nell’anno di emissione della fattura?

Paolo Calderone risponde su FiscoOggi

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19%. Tra gli oneri accessori sono incluse anche le spese notarili, che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente (per esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca). Non sono detraibili, invece, le spese notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dell’immobile.

Quando il deposito presso il notaio è stato costituito in un dato anno ma la fattura viene emessa nell’anno successivo, il contribuente potrà portare in detrazione le spese sostenute dall’Irpef dovuta per l’anno di costituzione del deposito, in applicazione del cosiddetto “principio di cassa”.

È bene conservare, in tale situazione, la documentazione che certifica la data e l’importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.