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Bonus Prima Casa: un chiarimento per chi risiede all’estero

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Hai diritto al Bonus Prima Casa anche se vivi all’estero? Agevolazioni, requisiti e regole spiegate dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un contribuente

Sei un italiano residente all’estero e vorresti di acquistare casa in Italia con i vantaggi del Bonus Prima Casa? La normativa offre agevolazioni fiscali, ma ci sono condizioni precise da rispettare. Devi trasferire la residenza? Basta aver vissuto in Italia in passato? Scopri tutti i dettagli nella risposta dell'Agenzia delle Entrate al quesito che vi proponiamo di seguito.

“Sono un italiano emigrato all’estero per lavoro (Regno Unito). Potrei acquistare una casa su tutto il territorio italiano usufruendo dei benefici “prima casa” senza l’obbligo di prendere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile?

La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi

Per rispondere in modo esaustivo al quesito del lettore bisognerebbe conoscere altri elementi (ad esempio, possesso di altri immobili in Italia o godimento delle agevolazioni per un precedente acquisto).

Si riportano, quindi, le condizioni previste dalla nota II-bis (comma 1, lettera a) della Tariffa Parte 1 Articolo 1 del Dpr 131/1986 affinché un cittadino che si è trasferito all’estero possa richiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in Italia.

Possono accedere a tali benefici le persone fisiche che, contestualmente:
   • si sono trasferite all’estero per ragioni di lavoro (per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, e non necessariamente subordinato); il trasferimento deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile (se avviene in un momento successivo non è possibile usufruire del beneficio fiscale)
   • hanno risieduto in Italia per almeno cinque anni (anche non in maniera continuativa), o hanno svolto in Italia, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile
   • acquistano l’immobile nel Comune di nascita o in quello in cui avevano la residenza (o in cui svolgevano la loro attività prima del trasferimento).

Resta fermo che per richiedere l’agevolazione devono ricorrere anche le condizioni indicate alle lettere b) e c) della citata nota II-bis: rispettivamente, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune e novità nel godimento dell’agevolazione. Non è richiesto, invece, che l’interessato stabilisca la sua residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.