Oggi vi proponiamo un interessante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, relativo al Bonus Prima Casa e all’acquisto del diritto di usufrutto di una nuova abitazione. Leggiamo innanzitutto il quesito del contribuente che ha fornito al Fisco l’occasione per sciogliere il dubbio.
“Devo vendere l’immobile acquistato tre anni fa e per il quale ho usufruito delle agevolazioni prima casa. So che per evitare di dover restituire le maggiori imposte dovute quando si decade dalle agevolazioni devo acquistare un altro immobile entro un anno. La domanda è se questa regola vale anche se decidessi di acquistare non la piena proprietà di una nuova abitazione ma solo il diritto di usufrutto su di essa”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Come è noto, il contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici fiscali “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, perde tali benefici. La decadenza dalle agevolazioni usufruite può essere evitata solo se entro un anno egli acquista un altro immobile e lo adibisce a propria abitazione principale (comma 4 della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).
Tale condizione non si verifica, però, se il contribuente acquista entro un anno solo un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) su un immobile, invece che la piena proprietà dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta n. 192/2024 a interpello). Sarebbe idoneo a evitare la decadenza dai benefici, invece, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione (risoluzione n. 49/2015).
Pertanto, nella situazione esposta nel quesito il contribuente incorrerà nella decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse con il precedente acquisto (della casa che vende entro i cinque anni). Per il nuovo atto di acquisto del diritto di usufrutto, comunque, potrà chiedere nuovamente le agevolazioni “prima casa”, sempre che siano presenti le condizioni e i requisiti richiesti dalla citata Nota II-bis.